Regolamento

REGOLAMENTO di attuazione dello Statuto dell’Associazione Volontari Italiani del sangue 
(Avis ) Sede comunale di Civitanova Marche

Sezione ‘Gino Ramovecchi’

approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 - 27 aprile 2009



Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE


1. L’Avis comunale di Civitanova Marche è stata costituita con verbale del 10 dicembre dell’anno 1955, successivamente definita con Atto costitutivo del 15 maggio 1996 ed è attualmente regolata dallo Statuto aggiornato secondo le indicazioni fornite dall’Avis Nazionale con la nota prot. 1988 del 19 settembre 2005 ed approvato nell’Assemblea Annuale Straordinaria del Soci dell’ 11 marzo 2006.

2. Essa attualmente ha la propria sede legale in via B. Buozzi n. 20 Civitanova Marche ed un eventuale spostamento della sede può essere deciso dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica regolamentare. Esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Civitanova Marche.

3. L’Avis comunale di Civitanova Marche, che aderisce all’Avis Nazionale, nonché all’Avis Regionale e Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all’Avis Nazionale, Regionale e Provinciale medesime.

ART. 2

SCOPI SOCIALI


L’Avis comunale di Civitanova Marche è una associazione di volontariato che si prefigge lo scopo della raccolta del sangue da destinare alle strutture sanitarie; è apartitica, aconfessionale, e non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Gli iscritti all’Avis non possono avvalersi della loro posizione all’interno dell’Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

In ossequio al principio democratico, ogni decisione legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da tutti.

La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e gli elementi grafici di identificazione dell’Avis dovranno essere identici a quelli fissati dall’Avis nazionale.

5. L’Avis svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed operative previste dallo Statuto dell’Avis comunale all’art. 2 commi 2 e 3.

ART. 3
ATTIVITA’

1. E’ compito primario dell’Associazione incrementare al massimo le iscrizioni di nuovi Donatori di sangue e derivati e fare in modo che tutto il sangue disponibile venga prelevato ed utilizzato proficuamente. Tutte le iniziative che l’Associazione adotta devono essere rivolte a questa finalità ed a tale scopo:

svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il proselitismo e la propaganda a favore del dono del sangue e di emocomponenti, in particolare nel mondo dei giovani e della scuola;

cura la chiamata dei Donatori per l’effettuazione dei prelievi;

partecipa in collaborazione con il Centro Trasfusionale ( C.T.) dell’Ospedale di Civitanova Marche alla programmazione delle donazioni;

collabora con la struttura sanitaria competente per il miglior utilizzo del sangue e per la distribuzione ottimale del sangue raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per il pronto utilizzo delle eccedenze;

promuove attività di coordinamento tra le Comunali afferenti al C.T. di Civitanova Marche per una maggiore diffusione dei valori di solidarietà e per un migliore impegno del volontariato.

Realizza gemellaggi con Avis comunali di altri Comuni situati sul territorio nazionale per rinsaldare vincoli di amicizia, fratellanza, solidarietà, uniti nel comune intento di diffondere, favorire e realizzare i valori che sono alla base della donazione del sangue.

2. L’opera di proselitismo e di propaganda deve essere svolta, ad ogni livello, nel pieno rispetto dell’etica associativa e non deve essere in contrasto con le direttive e le linee generali di politica associativa debitamente adottate.

3. L’associazione ha facoltà di editare periodici e fogli illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli articoli 2 e 3 dello Statuto.




ART. 4
SOCI E VITA ASSOCIATIVA


1. Il Volontario del sangue deve:

rifiutare qualsiasi compenso per le donazioni effettuate;

evitare di dare notizie atte ad individuare che sia stato assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;

fare capo, per le donazioni, esclusivamente alla nostra Avis Comunale, salvo eccezioni determinate da cause di forza maggiore da segnalare, comunque, alla nostra Avis di Civitanova Marche;

fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;

osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai medici responsabili in ordine alla ammissibilità delle donazioni, alla loro periodicità ed alle visite di controllo;

comunicare alla nostra Associazione le eventuali variazioni di indirizzo e di numero telefonico.

2. L’iscrizione all’Avis deve esser fatta per iscritto. Si acquisisce la qualifica di Socio donatore dopo la prima donazione effettuata.

3. La periodicità delle donazioni è stabilita, per ciascun Donatore, dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi vigenti.

4. Chi cessa di donare sangue e non partecipa con continuità all’attività associativa, senza valido motivo, viene depennato dopo due anni dall’ultima donazione.

Cessa di essere Socio chi non può più donare per ragioni di età o di salute, salvo che partecipi con continuità alla vita associativa e, pur non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo. In tal caso acquista la qualifica di Socio collaboratore su sua richiesta e su delibera del Consiglio Direttivo.

Le donazioni effettuate presso altre Associazioni o comunque prima dell’iscrizione all’Avis di Civitanova sono valide ad ogni fine associativo purchè documentate e prestate nel rispetto dei limiti di legge.

La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo ogni fine anno.

La partecipazione del Socio alla vita associativa non può essere temporanea ed è personale, non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Il trasferimento di un Donatore ad un’altra Avis di base dovrà essere comunicato all’Avis di appartenenza, tenendo conto della volontà del donatore.

L’elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far tempo dalla prima donazione ed ai Soci Collaboratori dopo la delibera del Consiglio Direttivo.

Si possono inoltre istituire le categorie di SOCIO ONORARIO, SOCIO BENEMERITO e di SOCIO EMERITO.

E’ socio onorario il Socio che viene individuato come tale dall’Assemblea dei soci per aver illustrato ed onorato l’Associazione e l’Istituzione Avis con la sua attività di donatore, con il suo esempio e la sua condotta.

E’ socio benemerito il socio, persona fisica o persona giuridica, che ha contribuito o che contribuisce anche ‘ una tantum ‘ , con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e sia considerato tale dal Consiglio Direttivo Comunale. Tale qualifica può essere attribuita dal Consiglio Direttivo Comunale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si sia prodigato nei campi e nelle materie efferenti all’ambito di attività associativa

E’ socio emerito chi ha effettuato almeno 50 donazioni ed ha cessato dall’attività di donatore per motivi attinenti alla salute, al limite di età o altro. La qualifica è attribuita dal Consiglio Direttivo Comunale.

Le categorie di Socio onorario, Socio benemerito e Socio emerito non comportano l’acquisizione dell’elettorato attivo e passivo, salvo che nel caso in cui siano soci donatori o soci collaboratori. Possono partecipare all’Assemblea dei soci, su invito del Presidente, senza diritto di voto.

L’attribuzione delle qualifica di Socio onorario, Socio benemerito e Socio emerito è valida nel solo ambito dell’Avis che l’ha conferita.

Le persone a cui sono state conferite tali qualifiche non entrano nei conteggi volti a determinare il numero dei Soci, salvo che nel caso di cui al n. 11.


ART. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


1. La qualifica di socio si perde per:

dimissioni;

cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione per un periodo di due anni senza giustificato motivo;

espulsione per inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri.

2. In presenza dei fatti di cui alla lettera b) e c) comma 1 del presente articolo, il Socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.

3. Contro il provvedimento di espulsione, il Socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionale.

4. Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell’art. 16 dello Statuto Avis Nazionale.

5. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il Socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva di espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti ed aditi.

6. Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo e dell’art. 5 dello Statuto, estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate e dall’Avis Nazionale.


ART. 6

ORGANI


Sono organi di governo dell’Avis:

L’Assemblea Comunale

Il Consiglio Direttivo Comunale

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario

E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti


ART. 7

ORGANI DI GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE


L’Assemblea Comunale degli Associati

L’Assembla degli associati è costituita da tutti coloro che rivestono la qualifica di Socio e che all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima non abbiano presentato domanda di dimissione e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione;

Ogni Socio ha diritto ad un voto;

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio;

Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega;

L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il mese di febbraio;

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda delle motivazioni per cui vengono convocate, come da art. 8, commi 6 e 7 dello Statuto;

l’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto che deve riportare l’ordine del giorno e deve pervenire con almeno 15 giorni di anticipo o in caso di urgenza a mezzo fax, telegramma o posta elettronica spediti almeno due giorni prima;

ad ogni Assemblea deve essere invitato il Presidente dell’organismo superiore;

l’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando partecipano almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati partecipanti, direttamente o per delega;

per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci effettivi;

l’Assemblea Comunale dei soci può anche essere convocata su richiesta congiunta di almeno 1/10 dei soci. Se a seguito di tale richiesta il Presidente non adempie entro trenta giorni, l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Avis Provinciale di competenza, su istanza dei medesimi.

l’Assemblea sarà presieduta dal Presidente della Comunale. Il Segretario della stessa dovrà redigere il verbale. Le deliberazioni saranno valide ove risultino adottate a maggioranza dai soci presenti. Nel caso di parità di voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

L’assemblea approva i bilanci a preventivo e a consuntivo a norma dell’art. 9 comma 1 dello Statuto; se l’Assemblea non approva i bilanci, il Consiglio Direttivo decade; decade inoltre se lo delibera l’Assemblea con i 2/3 dei presenti. In tali casi l’Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione; questi gestisce la struttura fino alla scadenza del mandato quadriennale, se a tale scadenza mancano meno di dodici mesi; se alla scadenza manca più di un anno, la prima assemblea utile sarà convocata anche per l’elezione del Consiglio Direttivo;

L’Assemblea elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo Comunale, nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera sugli altri argomenti di cui all’art. 9 dello Statuto.

Le competenze dell’Assemblea Comunale degli associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

L’Assemblea elegge i delegati all’elezione dei componenti del governo dell’Avis Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Comunale

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea Comunale degli associati, nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva;

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, 1/3 dei suoi componenti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre, potrà curare le variazioni di spesa e di entrata già ratificate dall’Assemblea dei Soci ovvero la variazione di nuove spese compensate da nuove o maggiori entrate;

La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica almeno due giorni prima;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio. Per le deliberazioni di espulsione di un socio e di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza;

Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero dei consiglieri così come stabilito dall’Assemblea elettiva; ove i non eletti, di volta in volta interpellati nell’ordine di cui sopra, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante la cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola; in ogni caso non è consentita, nel corso dello stesso mandato, la cooptazione della metà dei componenti del Consiglio; in tal caso si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio e i consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri;

qualora, durante il mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, due Vicepresidenti, determinando a quale di essi spetti la funzione di Vicario del Presidente, un Segretario, un Tesoriere che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo approva i bilanci a preventivo e a consuntivo;

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari;

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei rappresentanti dell’Associazione nell’ambito degli organismi previsti dalla legge o dalle convenzioni;

GRUPPI: Al fine di favorire la promozione degli scopi istituzionali dell’Associazione e rendere più funzionale il rapporto con i Soci, il Consiglio Direttivo, nel proprio territorio, ai soli fini organizzativi, potrà costituire Gruppi di Soci, che individueranno al proprio interno un referente. Restano in capo all’Avis Comunale le responsabilità giuridiche ed amministrative.

DIRETTORE SANITARIO – Poiché la sede Avis di Civitanova Marche opera quale Centro di raccolta, Il Consiglio Direttivo, nomina, in quanto ritenuto necessario e/o opportuno, il Direttore Sanitario con compiti di indirizzo e di coordinamento per la salute del Donatore, fissandone, con apposita delibera, competenze, funzioni e durata dell’incarico. A tal fine il Direttore sanitario:

Può eseguire il prelievo del sangue ( quando non effettuato dai dipendenti del Centro Trasfusionale di riferimento ) su autorizzazione del responsabile del Centro Trasfusionale;

Controlla la raccolta del sangue in collegamento con la struttura trasfusionale;

Effettua e gestisce lo screening della salute del donatore;

È responsabile della gestione dei dati sensibili del singoli donatori e della conservazione dei referti provenienti dal Centro Trasfusionale;

ha la responsabilità della gestione sanitaria e trasfusionale, secondo gli indirizzi del Comitato Medico Regionale di cui all’art. 12 del Regolamento Avis Regionale.

Il Direttore Sanitario ( se non è consigliere ) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, per quanto di competenza.

Il Direttore Sanitario, tra l’altro, tiene un colloquio con l’aspirante donatore per chiarire le motivazioni per cui il candidato donatore ha deciso di donare, per spiegare, in un colloquio aperto, sincero e confidenziale, che cosa è il sangue e a cosa serve la donazione, per chiarire dubbi e rispondere alle domande del candidato donatore, per dare informazioni sui comportamenti positivi da tenere per promuovere la salute, sul valore etico e sociale della donazione, sui notevoli benefici della donazione per il ricevente, per avviare l’aspirante donatore al Centro Trasfusionale di competenza per i necessari esami ematochimici e diagnostico – strumentali che servono per accertare le condizioni di salute dell’aspirante donatore e sottoporlo a visita medica;

Il Direttore sanitario incontra, successivamente ai suddetti accertamenti, l’aspirante donatore per esprimere il giudizio di idoneità generica (o di non idoneità ) alla donazione del sangue.

Il Direttore sanitario svolge la sua funzione gratuitamente e, se esterno all’Associazione, può acquisire la qualifica di Socio Collaboratore, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’Ufficio di Presidenza

Ad ogni livello il Presidente rappresenta la struttura che presiede, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Compie le attività previste dallo Statuto.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza; la firma e/o la presenza del Vice Presidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente;

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nel coordinare e disciplinare l’intera attività della struttura associativa;

Nell’espletamento dei propri compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario, il quale coordina l’attività di esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, procede alla stesura dei verbali delle riunioni degli organi associativi ed è responsabile della loro tenuta; dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza e ne sorveglia l’esecuzione;

Il Tesoriere coordina e sovrintende a tutte le funzioni amministrative ed alla gestione finanziaria di pertinenza dell’Associazione; predispone i bilanci consuntivi e preventivi; gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri svolgono gli incarichi specifici loro demandati, d’intesa con il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, al loro insediamento, eleggono al loro interno il Presidente ed il Segretario.

I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto;

I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale degli Associati senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo;

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza;

Ciascun Revisore è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi del Consiglio Direttivo;

Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni sei mesi per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.

I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Consiglio Direttivo;

Il Collegio effettua il controllo del Consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, prima della presentazione in Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo Comunale.


ART. 8

IL PRESIDENTE


1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta inoltre:

Convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formulare l’ordine del giorno;

Curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;

Proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;

Assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 10 giorni successivi;

Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario;

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

La firma e la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.


ART. 9
CARICHE


La carica sociale deve essere accettata dall’eletto. L’accettazione deve essere formulata avanti al Presidente del Comitato elettorale o mediante comunicazione scritta fatta pervenire allo stesso. L’accettazione deve risultare da apposito verbale redatto dal Presidente del Comitato elettorale.

In ogni organo di governo dell’Associazione non può essere sostituita o cooptata più della metà dei suoi membri. Quando ciò non sia possibile, le funzioni del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti vengono assunte da un commissario nominato dalla struttura superiore fin alla scadenza quadriennale del mandato, se a tale termine mancano meno di dodici mesi. Se alla scadenza mancano più di dodici mesi, l’Assemblea annuale sarà convocata anche per l’elezione dell’organo decaduto.

La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario, di Tesoriere non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche nella stessa Associazione e nelle strutture superiori.

I Soci eletti alle cariche sociali durano in carica quattro anni. Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il socio con la maggiore età di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il socio più anziano di età.

Le attività prestate dal Socio in relazione alla carica ed alla funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, con esclusione dei compensi sotto qualsiasi forma o di indennizzi per mancato guadagno.


ART. 10


BENEMERENZE


Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l’Associazione.

Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente. Le loro caratteristiche sono determinate dall’Assemblea Nazionale.

Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati dall’Assemblea, che tengano prevalentemente conto della fedeltà all’Avis:

Dopo 3 anni di iscrizione all’Avis e almeno 6 donazioni oppure al compimento di 8 donazioni: distintivo con pick up o spillo lungo in rame in smalto verde e rosso;

Dopo 5 anni di iscrizione all’Avis e almeno 12 donazioni oppure al compimento di almeno 16 donazioni: distintivo, con pick up o con spillo lungo in argento in smalto blu e rosso;

Dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno 24 donazioni oppure al compimento di 36 donazioni: distintivo in argento dorato , con pick up o spillo lungo, con smalto rosso;

Dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni: distintivo con pick up o spillo lungo, goccia a smalto traforata con A del logo Avis in oro;

Dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di almeno 60 donazioni oppure al compimento di 75 donazioni: distintivo con pick up o spillo lungo e goccia smaltata, traforata con la A del logo Avis in oro con rubino;

Dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e almeno 80 donazioni oppure al compimento di 100 donazioni: distintivo con pick up o spillo lungo e goccia a smalto, traforata con la A del logo Avis in oro con smeraldo;

Per i Donatori che cessano l’attività donazionale per raggiunti limiti di età ( 65 anni ) o per motivi di salute, che abbiano effettuato almeno 120 donazioni, viene attribuito il distintivo con pick up o spillo lungo e goccia a smalto traforata con A del logo Avis in oro con diamante.

Per i donatori che abbiano effettuato più di 100 donazioni ma meno di 120 donazioni e non possono più donare per raggiunti limiti di età o per motivi di salute , sarà attribuita apposita benemerenza che verrà assegnata su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze alle donatrici, relativamente ai punti a),b),c),d), tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge, il numero delle donazioni di sangue intero e multi- componenti effettuate viene considerato doppio. Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all’anno.

Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione all’Avis sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento ( art. 4 c. 5 ), purchè documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.

La consegna delle benemerenze viene effettuata in occasione dei festeggiamenti di anniversario di fondazione, con cadenza quinquennale o comunque in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie di festeggiamenti.

Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, in relazione al livello della collaborazione stessa, possono essere attribuite benemerenze come segue:

Dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 5 anni;

Dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 10 anni;

Dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 20 anni;

Dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori iscritti alla associazione da 30 anni;


ART. 11
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE


L’Associazione deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni.

Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dal Tesoriere e supportati dai documenti giustificativi.

I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente e/o dal Tesoriere solo nei limiti di operazioni economiche fissate dal Consiglio Direttivo. Oltre tale limite, Presidente e Tesoriere opereranno con firma congiunta. Anche il limite per le operazioni c.d. in ‘ home banking ‘ è fissato dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve predisporre i bilanci preventivI e consuntivI secondo le leggi vigenti in materia e la specifica dei movimenti contabili deve risultare da riepiloghi allegati al bilancio consuntivo.

Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri contabili dell’Associazione. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo comunale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa, nel termine di 30 giorni.

I bilanci a consuntivo e preventivo ed il verbale della loro deliberazione assembleare devono essere inviati in copia all’Avis Provinciale entro 10 giorni dalla data dell’Assemblea.

L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


ART. 12

MODALITA’ DI VOTAZIONE


A.Comitato elettorale

L’Assemblea, qualora vi sia all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, nomina, fra i presenti che non siano candidati, il Comitato elettorale, determinandone il numero dei componenti.

Il Comitato elettorale inizia immediatamente la propria attività e:

Nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario;

Accerta la regolarità delle candidature ed il possesso, da parte di ciascun candidato, dei necessari requisiti;

Verifica il diritto alla votazione di ciascun elettore.

In funzione di seggio elettorale, il Comitato:

Convalida le schede elettorali;

Disciplina le operazioni di voto;

Decide su ogni contestazione e controversia, fatto salvo il ricorso urgente, e prima dell’inizio dell’operazione di voto, all’assemblea da parte dell’interessato;

Procede allo spoglio delle schede;

Proclama l’esito delle elezioni.

Delle operazioni del Comitato elettorale viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i suoi membri.

Il Presidente, entro 10 giorni dal voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l’accettazione della carica e perché si proceda alla nomina del Presidente.

Il Presidente del Comitato elettorale redige un verbale che consegnerà in originale al Presidente dell’organo neo – eletto.

La competenza e le funzioni del Presidente del Comitato elettorale cessano al momento della nomina del Presidente dell’Associazione.


Candidati e procedure di voto

Le votazioni inerenti al rinnovo delle cariche del governo dell’Associazione dovranno tenersi in concomitanza dell’Assemblea annuale dei soci.

La presentazione dei candidati dovrà avvenire nel corso dei lavori dell’Assemblea o nei termini fissati dal Comitato elettorale;

Sia il Consiglio Direttivo uscente che gli stessi elettori possono presentare liste di candidati differenziati per ogni organo da eleggere, previa accettazione formale degli stessi;

Il numero dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti eleggibili è stabilito dall’Assemblea dei Soci almeno un anno prima dell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche. Attualmente sono da eleggere:

13 Consiglieri

3 Revisori dei conti

Nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Assemblea, il Comitato elettorale decide autonomamente le modalità di operazioni di voto e di presentazione delle liste dei candidati in particolare rispettando:

che il Comitato Elettorale procede alla identificazione degli elettori attestando, sull’elenco degli aventi diritto appositamente predisposto, l’avvenuto esercizio di voto;

che ogni socio può portar a tutti i livelli elettivi una sola delega scritta;

che ogni elettore può votare fino ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere, scegliendoli dall’elenco degli stessi;

Nel caso in cui il numero dei voti espressi sia superiore al massimo previsto, la scheda viene considerata nulla.


ART. 13

NORMA DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, viene fatto rinvio alle norme di legge, allo Statuto dell’Avis Comunale di Civitanova Marche ed allo Statuto e al regolamento dell’Avis Nazionale.


Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 - 27 aprile 2009.