REGOLAMENTO di attuazione dello Statuto dell’Associazione
Volontari Italiani del sangue
(Avis ) Sede comunale di Civitanova
Marche
Sezione ‘Gino Ramovecchi’
approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 - 27 aprile
2009
Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1. L’Avis comunale di Civitanova Marche è stata costituita con
verbale del 10 dicembre dell’anno 1955, successivamente
definita con Atto costitutivo del 15 maggio 1996 ed è
attualmente regolata dallo Statuto aggiornato secondo le
indicazioni fornite dall’Avis Nazionale con la nota prot. 1988
del 19 settembre 2005 ed approvato nell’Assemblea Annuale
Straordinaria del Soci dell’ 11 marzo 2006.
2. Essa attualmente ha la propria sede legale in via B. Buozzi n.
20 Civitanova Marche ed un eventuale spostamento della sede può
essere deciso dal Consiglio Direttivo senza che ciò comporti
modifica regolamentare. Esplica la propria attività
istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di
Civitanova Marche.
3. L’Avis comunale di Civitanova Marche, che aderisce all’Avis
Nazionale, nonché all’Avis Regionale e Provinciale, è dotata
di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto
all’Avis Nazionale, Regionale e Provinciale medesime.
ART. 2
SCOPI SOCIALI
L’Avis comunale di Civitanova Marche è una associazione di
volontariato che si prefigge lo scopo della raccolta del sangue
da destinare alle strutture sanitarie; è apartitica,
aconfessionale, e non ammette discriminazioni di sesso, razza,
lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
E’ fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e
le strutture per scopi che non siano quelli associativi. Gli
iscritti all’Avis non possono avvalersi della loro posizione
all’interno dell’Associazione per fini diversi da quelli
istituzionali.
In ossequio al principio democratico, ogni decisione
legittimamente presa è vincolante e deve essere rispettata da
tutti.
La foggia del distintivo e del labaro, la tessera di iscrizione e
gli elementi grafici di identificazione dell’Avis dovranno
essere identici a quelli fissati dall’Avis nazionale.
5. L’Avis svolge a tutti i livelli le attività gestionali ed
operative previste dallo Statuto dell’Avis comunale all’art.
2 commi 2 e 3.
ART. 3
ATTIVITA’
1. E’ compito primario dell’Associazione incrementare al
massimo le iscrizioni di nuovi Donatori di sangue e derivati e
fare in modo che tutto il sangue disponibile venga prelevato ed
utilizzato proficuamente. Tutte le iniziative che l’Associazione
adotta devono essere rivolte a questa finalità ed a tale scopo:
svolge opera di stimolo della solidarietà attraverso il
proselitismo e la propaganda a favore del dono del sangue e di
emocomponenti, in particolare nel mondo dei giovani e della
scuola;
cura la chiamata dei Donatori per l’effettuazione dei prelievi;
partecipa in collaborazione con il Centro Trasfusionale ( C.T.)
dell’Ospedale di Civitanova Marche alla programmazione delle
donazioni;
collabora con la struttura sanitaria competente per il miglior
utilizzo del sangue e per la distribuzione ottimale del sangue
raccolto, degli emocomponenti e dei loro derivati nonché per il
pronto utilizzo delle eccedenze;
promuove attività di coordinamento tra le Comunali afferenti al
C.T. di Civitanova Marche per una maggiore diffusione dei valori
di solidarietà e per un migliore impegno del volontariato.
Realizza gemellaggi con Avis comunali di altri Comuni situati sul
territorio nazionale per rinsaldare vincoli di amicizia,
fratellanza, solidarietà, uniti nel comune intento di
diffondere, favorire e realizzare i valori che sono alla base
della donazione del sangue.
2. L’opera di proselitismo e di propaganda deve essere svolta,
ad ogni livello, nel pieno rispetto dell’etica associativa e
non deve essere in contrasto con le direttive e le linee generali
di politica associativa debitamente adottate.
3. L’associazione ha facoltà di editare periodici e fogli
illustrativi, nel rispetto ed ai fini di quanto indicato negli
articoli 2 e 3 dello Statuto.
ART. 4
SOCI E VITA ASSOCIATIVA
1. Il Volontario del sangue deve:
rifiutare qualsiasi compenso per le donazioni effettuate;
evitare di dare notizie atte ad individuare che sia stato
assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
fare capo, per le donazioni, esclusivamente alla nostra Avis
Comunale, salvo eccezioni determinate da cause di forza maggiore
da segnalare, comunque, alla nostra Avis di Civitanova Marche;
fornire al personale medico dati anamnestici veritieri;
osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dai medici
responsabili in ordine alla ammissibilità delle donazioni, alla
loro periodicità ed alle visite di controllo;
comunicare alla nostra Associazione le eventuali variazioni di
indirizzo e di numero telefonico.
2. L’iscrizione all’Avis deve esser fatta per iscritto. Si
acquisisce la qualifica di Socio donatore dopo la prima donazione
effettuata.
3. La periodicità delle donazioni è stabilita, per ciascun
Donatore, dai sanitari responsabili, nel rispetto delle leggi
vigenti.
4. Chi cessa di donare sangue e non partecipa con continuità all’attività
associativa, senza valido motivo, viene depennato dopo due anni
dall’ultima donazione.
Cessa di essere Socio chi non può più donare per ragioni di età
o di salute, salvo che partecipi con continuità alla vita
associativa e, pur non effettuando donazioni, esplica con
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità
nell’ambito associativo. In tal caso acquista la qualifica di
Socio collaboratore su sua richiesta e su delibera del Consiglio
Direttivo.
Le donazioni effettuate presso altre Associazioni o comunque
prima dell’iscrizione all’Avis di Civitanova sono valide ad
ogni fine associativo purchè documentate e prestate nel rispetto
dei limiti di legge.
La revisione degli elenchi degli iscritti deve essere effettuata
dal Consiglio Direttivo ogni fine anno.
La partecipazione del Socio alla vita associativa non può essere
temporanea ed è personale, non trasmissibile né in vita né ad
eredi o legatari.
Il trasferimento di un Donatore ad un’altra Avis di base dovrà
essere comunicato all’Avis di appartenenza, tenendo conto della
volontà del donatore.
L’elettorato attivo e passivo spetta ai Soci Donatori a far
tempo dalla prima donazione ed ai Soci Collaboratori dopo la
delibera del Consiglio Direttivo.
Si possono inoltre istituire le categorie di SOCIO ONORARIO,
SOCIO BENEMERITO e di SOCIO EMERITO.
E’ socio onorario il Socio che viene individuato come tale dall’Assemblea
dei soci per aver illustrato ed onorato l’Associazione e l’Istituzione
Avis con la sua attività di donatore, con il suo esempio e la
sua condotta.
E’ socio benemerito il socio, persona fisica o persona
giuridica, che ha contribuito o che contribuisce anche ‘ una
tantum ‘ , con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e
materiale dell’Associazione e sia considerato tale dal
Consiglio Direttivo Comunale. Tale qualifica può essere
attribuita dal Consiglio Direttivo Comunale anche a personalità
del mondo scientifico e/o accademico che si sia prodigato nei
campi e nelle materie efferenti all’ambito di attività
associativa
E’ socio emerito chi ha effettuato almeno 50 donazioni ed ha
cessato dall’attività di donatore per motivi attinenti alla
salute, al limite di età o altro. La qualifica è attribuita dal
Consiglio Direttivo Comunale.
Le categorie di Socio onorario, Socio benemerito e Socio emerito
non comportano l’acquisizione dell’elettorato attivo e
passivo, salvo che nel caso in cui siano soci donatori o soci
collaboratori. Possono partecipare all’Assemblea dei soci, su
invito del Presidente, senza diritto di voto.
L’attribuzione delle qualifica di Socio onorario, Socio
benemerito e Socio emerito è valida nel solo ambito dell’Avis
che l’ha conferita.
Le persone a cui sono state conferite tali qualifiche non entrano
nei conteggi volti a determinare il numero dei Soci, salvo che
nel caso di cui al n. 11.
ART. 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
1. La qualifica di socio si perde per:
dimissioni;
cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione per
un periodo di due anni senza giustificato motivo;
espulsione per inadempienze agli obblighi derivanti dallo Statuto
o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque
per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri.
2. In presenza dei fatti di cui alla lettera b) e c) comma 1 del
presente articolo, il Socio viene cancellato dal registro dei
soci con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo.
3. Contro il provvedimento di espulsione, il Socio potrà
presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei
Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle
corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionale.
4. Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è
ricorribile, entro 30 giorni successivi all’adozione dello
stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà
inappellabilmente, ai sensi del c.5 dell’art. 16 dello Statuto
Avis Nazionale.
5. In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione
deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il Socio espulso
perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della
decisione definitiva di espulsione da parte degli organi di
giurisdizione competenti ed aditi.
6. Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi
del presente articolo e dell’art. 5 dello Statuto, estromette
il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale
– o equiparate – sovraordinate e dall’Avis Nazionale.
ART. 6
ORGANI
Sono organi di governo dell’Avis:
L’Assemblea Comunale
Il Consiglio Direttivo Comunale
Il Presidente e il Vice Presidente Vicario
E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei
Revisori dei Conti
ART. 7
ORGANI DI GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea Comunale degli Associati
L’Assembla degli associati è costituita da tutti coloro che
rivestono la qualifica di Socio e che all’atto della
convocazione dell’Assemblea medesima non abbiano presentato
domanda di dimissione e non abbiano ricevuto provvedimento di
espulsione;
Ogni Socio ha diritto ad un voto;
In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea,
ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega
scritta, da un altro socio;
Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di una delega;
L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via
ordinaria una volta all’anno, entro il mese di febbraio;
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda delle
motivazioni per cui vengono convocate, come da art. 8, commi 6 e
7 dello Statuto;
l’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto che
deve riportare l’ordine del giorno e deve pervenire con almeno
15 giorni di anticipo o in caso di urgenza a mezzo fax,
telegramma o posta elettronica spediti almeno due giorni prima;
ad ogni Assemblea deve essere invitato il Presidente dell’organismo
superiore;
l’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita
quando partecipano almeno la metà dei componenti; in seconda
convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati
partecipanti, direttamente o per delega;
per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
¾ dei soci effettivi;
l’Assemblea Comunale dei soci può anche essere convocata su
richiesta congiunta di almeno 1/10 dei soci. Se a seguito di tale
richiesta il Presidente non adempie entro trenta giorni, l’Assemblea
deve essere convocata dal Presidente dell’Avis Provinciale di
competenza, su istanza dei medesimi.
l’Assemblea sarà presieduta dal Presidente della Comunale. Il
Segretario della stessa dovrà redigere il verbale. Le
deliberazioni saranno valide ove risultino adottate a maggioranza
dai soci presenti. Nel caso di parità di voti, la proposta
oggetto di deliberazione si intende respinta.
L’assemblea approva i bilanci a preventivo e a consuntivo a
norma dell’art. 9 comma 1 dello Statuto; se l’Assemblea non
approva i bilanci, il Consiglio Direttivo decade; decade inoltre
se lo delibera l’Assemblea con i 2/3 dei presenti. In tali casi
l’Assemblea nomina un Commissario per il disbrigo dell’ordinaria
amministrazione; questi gestisce la struttura fino alla scadenza
del mandato quadriennale, se a tale scadenza mancano meno di
dodici mesi; se alla scadenza manca più di un anno, la prima
assemblea utile sarà convocata anche per l’elezione del
Consiglio Direttivo;
L’Assemblea elegge e revoca i componenti del Consiglio
Direttivo Comunale, nomina e revoca i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti, delibera sugli altri argomenti di cui all’art.
9 dello Statuto.
Le competenze dell’Assemblea Comunale degli associati non sono
delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
L’Assemblea elegge i delegati all’elezione dei componenti del
governo dell’Avis Provinciale.
Il Consiglio Direttivo Comunale
Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea
Comunale degli associati, nel numero stabilito dall’Assemblea
elettiva;
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due
volte all’anno, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Presidente, 1/3 dei suoi componenti, il Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre, potrà curare le
variazioni di spesa e di entrata già ratificate dall’Assemblea
dei Soci ovvero la variazione di nuove spese compensate da nuove
o maggiori entrate;
La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato
nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, a
mezzo fax, telegramma o posta elettronica almeno due giorni
prima;
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza
della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, il
voto del Presidente vale doppio. Per le deliberazioni di
espulsione di un socio e di proposta di modifica statutaria da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale occorre
il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi
componenti.
La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per
tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la
decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella
in cui si è verificata la terza assenza;
Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più
consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al
numero dei consiglieri così come stabilito dall’Assemblea
elettiva; ove i non eletti, di volta in volta interpellati nell’ordine
di cui sopra, non possano o non vogliano accettare la carica, il
Consiglio procede alla sostituzione mediante la cooptazione tra i
soci al momento statutariamente in regola; in ogni caso non è
consentita, nel corso dello stesso mandato, la cooptazione della
metà dei componenti del Consiglio; in tal caso si procederà al
rinnovo dell’intero Consiglio e i consiglieri così nominati
decadono dalla carica insieme agli altri;
qualora, durante il mandato, venga a mancare contestualmente la
maggioranza dei consiglieri, decade l’intero consiglio.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente,
due Vicepresidenti, determinando a quale di essi spetti la
funzione di Vicario del Presidente, un Segretario, un Tesoriere
che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con
il Segretario, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza,
cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del
Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo approva i bilanci a preventivo e a
consuntivo;
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli
espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea
Comunale, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere
di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta
necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini
statutari;
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei rappresentanti
dell’Associazione nell’ambito degli organismi previsti dalla
legge o dalle convenzioni;
GRUPPI: Al fine di favorire la promozione degli scopi
istituzionali dell’Associazione e rendere più funzionale il
rapporto con i Soci, il Consiglio Direttivo, nel proprio
territorio, ai soli fini organizzativi, potrà costituire Gruppi
di Soci, che individueranno al proprio interno un referente.
Restano in capo all’Avis Comunale le responsabilità giuridiche
ed amministrative.
DIRETTORE SANITARIO – Poiché la sede Avis di Civitanova Marche
opera quale Centro di raccolta, Il Consiglio Direttivo, nomina,
in quanto ritenuto necessario e/o opportuno, il Direttore
Sanitario con compiti di indirizzo e di coordinamento per la
salute del Donatore, fissandone, con apposita delibera,
competenze, funzioni e durata dell’incarico. A tal fine il
Direttore sanitario:
Può eseguire il prelievo del sangue ( quando non effettuato dai
dipendenti del Centro Trasfusionale di riferimento ) su
autorizzazione del responsabile del Centro Trasfusionale;
Controlla la raccolta del sangue in collegamento con la struttura
trasfusionale;
Effettua e gestisce lo screening della salute del donatore;
È responsabile della gestione dei dati sensibili del singoli
donatori e della conservazione dei referti provenienti dal Centro
Trasfusionale;
ha la responsabilità della gestione sanitaria e trasfusionale,
secondo gli indirizzi del Comitato Medico Regionale di cui all’art.
12 del Regolamento Avis Regionale.
Il Direttore Sanitario ( se non è consigliere ) partecipa alle
sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, per quanto
di competenza.
Il Direttore Sanitario, tra l’altro, tiene un colloquio con l’aspirante
donatore per chiarire le motivazioni per cui il candidato
donatore ha deciso di donare, per spiegare, in un colloquio
aperto, sincero e confidenziale, che cosa è il sangue e a cosa
serve la donazione, per chiarire dubbi e rispondere alle domande
del candidato donatore, per dare informazioni sui comportamenti
positivi da tenere per promuovere la salute, sul valore etico e
sociale della donazione, sui notevoli benefici della donazione
per il ricevente, per avviare l’aspirante donatore al Centro
Trasfusionale di competenza per i necessari esami ematochimici e
diagnostico – strumentali che servono per accertare le
condizioni di salute dell’aspirante donatore e sottoporlo a
visita medica;
Il Direttore sanitario incontra, successivamente ai suddetti
accertamenti, l’aspirante donatore per esprimere il giudizio di
idoneità generica (o di non idoneità ) alla donazione del
sangue.
Il Direttore sanitario svolge la sua funzione gratuitamente e, se
esterno all’Associazione, può acquisire la qualifica di Socio
Collaboratore, su deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Ufficio di Presidenza
Ad ogni livello il Presidente rappresenta la struttura che
presiede, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale
di fronte ai terzi ed in giudizio. Compie le attività previste
dallo Statuto.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di
suo impedimento o assenza; la firma e/o la presenza del Vice
Presidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o
dell’impedimento temporanei del Presidente;
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nel coordinare e
disciplinare l’intera attività della struttura associativa;
Nell’espletamento dei propri compiti il Presidente è
coadiuvato dal Segretario, il quale coordina l’attività di
esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, procede alla
stesura dei verbali delle riunioni degli organi associativi ed è
responsabile della loro tenuta; dirige e controlla il
funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al
personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza e ne sorveglia l’esecuzione;
Il Tesoriere coordina e sovrintende a tutte le funzioni
amministrative ed alla gestione finanziaria di pertinenza dell’Associazione;
predispone i bilanci consuntivi e preventivi; gestisce i rapporti
bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente e
secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri svolgono gli incarichi specifici loro demandati, d’intesa
con il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre
componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra
soggetti dotati di adeguata professionalità.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, al loro
insediamento, eleggono al loro interno il Presidente ed il
Segretario.
I Revisori durano in carica quattro anni e possono essere
rinominati.
Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le
proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto;
I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea
Comunale degli Associati senza diritto di voto, intervengono alle
sedute del Consiglio Direttivo in cui vengano assunte
deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio
consuntivo;
I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a
partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del
Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie
afferenti alla loro competenza;
Ciascun Revisore è singolarmente investito dell’attività di
controllo della contabilità e della regolarità formale degli
atti amministrativi del Consiglio Direttivo;
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni sei mesi per
un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti
contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di
esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi
negativi al Consiglio Direttivo;
Il Collegio effettua il controllo del Consuntivo predisposto dal
Consiglio Direttivo, prima della presentazione in Assemblea, alla
quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia
di questo va inviata al Consiglio Direttivo Comunale.
ART. 8
IL PRESIDENTE
1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al
proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la
rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte a terzi ed
in giudizio.
Al Presidente spetta inoltre:
Convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il
Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché
formulare l’ordine del giorno;
Curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del
Consiglio Direttivo Comunale;
Proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle
persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione,
a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
Assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari
nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con
l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i 10
giorni successivi;
Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è
coadiuvato dal Segretario;
In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente Vicario.
La firma e la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di
fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei
del Presidente.
ART. 9
CARICHE
La carica sociale deve essere accettata dall’eletto. L’accettazione
deve essere formulata avanti al Presidente del Comitato
elettorale o mediante comunicazione scritta fatta pervenire allo
stesso. L’accettazione deve risultare da apposito verbale
redatto dal Presidente del Comitato elettorale.
In ogni organo di governo dell’Associazione non può essere
sostituita o cooptata più della metà dei suoi membri. Quando ciò
non sia possibile, le funzioni del Consiglio Direttivo o del
Collegio dei Revisori dei conti vengono assunte da un commissario
nominato dalla struttura superiore fin alla scadenza quadriennale
del mandato, se a tale termine mancano meno di dodici mesi. Se
alla scadenza mancano più di dodici mesi, l’Assemblea annuale
sarà convocata anche per l’elezione dell’organo decaduto.
La carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario, di
Tesoriere non può essere ricoperta per più di due mandati
consecutivi.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono
ricoprire altre cariche nella stessa Associazione e nelle
strutture superiori.
I Soci eletti alle cariche sociali durano in carica quattro anni.
Nella ipotesi di parità di voti, risulta eletto alla carica il
socio con la maggiore età di iscrizione e, in caso di ulteriore
parità, il socio più anziano di età.
Le attività prestate dal Socio in relazione alla carica ed alla
funzione ricoperte sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle
spese sostenute e documentate, con esclusione dei compensi sotto
qualsiasi forma o di indennizzi per mancato guadagno.
ART. 10
BENEMERENZE
Le benemerenze sono di unica foggia in tutta l’Associazione.
Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da
poter essere visibili e portate giornalmente. Le loro
caratteristiche sono determinate dall’Assemblea Nazionale.
Esse vengono attribuite in base a criteri unitari approvati dall’Assemblea,
che tengano prevalentemente conto della fedeltà all’Avis:
Dopo 3 anni di iscrizione all’Avis e almeno 6 donazioni oppure
al compimento di 8 donazioni: distintivo con pick up o spillo
lungo in rame in smalto verde e rosso;
Dopo 5 anni di iscrizione all’Avis e almeno 12 donazioni oppure
al compimento di almeno 16 donazioni: distintivo, con pick up o
con spillo lungo in argento in smalto blu e rosso;
Dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di
almeno 24 donazioni oppure al compimento di 36 donazioni:
distintivo in argento dorato , con pick up o spillo lungo, con
smalto rosso;
Dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di
almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni:
distintivo con pick up o spillo lungo, goccia a smalto traforata
con A del logo Avis in oro;
Dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e l’effettuazione di
almeno 60 donazioni oppure al compimento di 75 donazioni:
distintivo con pick up o spillo lungo e goccia smaltata,
traforata con la A del logo Avis in oro con rubino;
Dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e almeno 80 donazioni
oppure al compimento di 100 donazioni: distintivo con pick up o
spillo lungo e goccia a smalto, traforata con la A del logo Avis
in oro con smeraldo;
Per i Donatori che cessano l’attività donazionale per
raggiunti limiti di età ( 65 anni ) o per motivi di salute, che
abbiano effettuato almeno 120 donazioni, viene attribuito il
distintivo con pick up o spillo lungo e goccia a smalto traforata
con A del logo Avis in oro con diamante.
Per i donatori che abbiano effettuato più di 100 donazioni ma
meno di 120 donazioni e non possono più donare per raggiunti
limiti di età o per motivi di salute , sarà attribuita apposita
benemerenza che verrà assegnata su iniziativa del Consiglio
Direttivo.
Ai fini dell’attribuzione delle benemerenze alle donatrici,
relativamente ai punti a),b),c),d), tenuto conto delle vigenti
disposizioni di legge, il numero delle donazioni di sangue intero
e multi- componenti effettuate viene considerato doppio. Per
tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in
considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di
quattro donazioni all’anno.
Le donazioni effettuate prima dell’iscrizione all’Avis sono
considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le
modalità previste dal presente regolamento ( art. 4 c. 5 ),
purchè documentate dalla Associazione di provenienza o dalla
struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate.
La consegna delle benemerenze viene effettuata in occasione dei
festeggiamenti di anniversario di fondazione, con cadenza
quinquennale o comunque in occasione di particolari ricorrenze o
cerimonie di festeggiamenti.
Ai soci che esplicano con continuità funzioni non retribuite di
riconosciuta validità nell’ambito associativo, previa
specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, in relazione al
livello della collaborazione stessa, possono essere attribuite
benemerenze come segue:
Dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 5 anni;
Dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 10 anni;
Dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 20 anni;
Dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e di collaborazione una
benemerenza non superiore a quella prevista per i soci donatori
iscritti alla associazione da 30 anni;
ART. 11
NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
L’Associazione deve tenere le scritture contabili ed i libri
sociali di cui alle disposizioni.
Tutti i movimenti contabili devono essere disposti dal Tesoriere
e supportati dai documenti giustificativi.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o
postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma
disgiunta dal Presidente e/o dal Tesoriere solo nei limiti di
operazioni economiche fissate dal Consiglio Direttivo. Oltre tale
limite, Presidente e Tesoriere opereranno con firma congiunta.
Anche il limite per le operazioni c.d. in ‘ home banking ‘ è
fissato dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione deve predisporre i bilanci preventivI e
consuntivI secondo le leggi vigenti in materia e la specifica dei
movimenti contabili deve risultare da riepiloghi allegati al
bilancio consuntivo.
Ogni socio ha diritto di esaminare i registri ed i libri
contabili dell’Associazione. Al fine di garantire il rispetto
dei principi di trasparenza e di corretta gestione
amministrativa, il Consiglio Direttivo comunale è tenuto - per
il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli
motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione
stessa, nel termine di 30 giorni.
I bilanci a consuntivo e preventivo ed il verbale della loro
deliberazione assembleare devono essere inviati in copia all’Avis
Provinciale entro 10 giorni dalla data dell’Assemblea.
L’esercizio finanziario dell’Associazione si chiude al 31
dicembre di ogni anno.
ART. 12
MODALITA’ DI VOTAZIONE
A.Comitato elettorale
L’Assemblea, qualora vi sia all’ordine del giorno il rinnovo
delle cariche sociali, nomina, fra i presenti che non siano
candidati, il Comitato elettorale, determinandone il numero dei
componenti.
Il Comitato elettorale inizia immediatamente la propria attività
e:
Nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario;
Accerta la regolarità delle candidature ed il possesso, da parte
di ciascun candidato, dei necessari requisiti;
Verifica il diritto alla votazione di ciascun elettore.
In funzione di seggio elettorale, il Comitato:
Convalida le schede elettorali;
Disciplina le operazioni di voto;
Decide su ogni contestazione e controversia, fatto salvo il
ricorso urgente, e prima dell’inizio dell’operazione di voto,
all’assemblea da parte dell’interessato;
Procede allo spoglio delle schede;
Proclama l’esito delle elezioni.
Delle operazioni del Comitato elettorale viene redatto verbale,
sottoscritto da tutti i suoi membri.
Il Presidente, entro 10 giorni dal voto, convoca in prima
adunanza gli eletti per raccogliere l’accettazione della carica
e perché si proceda alla nomina del Presidente.
Il Presidente del Comitato elettorale redige un verbale che
consegnerà in originale al Presidente dell’organo neo –
eletto.
La competenza e le funzioni del Presidente del Comitato
elettorale cessano al momento della nomina del Presidente dell’Associazione.
Candidati e procedure di voto
Le votazioni inerenti al rinnovo delle cariche del governo dell’Associazione
dovranno tenersi in concomitanza dell’Assemblea annuale dei
soci.
La presentazione dei candidati dovrà avvenire nel corso dei
lavori dell’Assemblea o nei termini fissati dal Comitato
elettorale;
Sia il Consiglio Direttivo uscente che gli stessi elettori
possono presentare liste di candidati differenziati per ogni
organo da eleggere, previa accettazione formale degli stessi;
Il numero dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti eleggibili è
stabilito dall’Assemblea dei Soci almeno un anno prima dell’assemblea
convocata per il rinnovo delle cariche. Attualmente sono da
eleggere:
13 Consiglieri
3 Revisori dei conti
Nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Assemblea, il
Comitato elettorale decide autonomamente le modalità di
operazioni di voto e di presentazione delle liste dei candidati
in particolare rispettando:
che il Comitato Elettorale procede alla identificazione degli
elettori attestando, sull’elenco degli aventi diritto
appositamente predisposto, l’avvenuto esercizio di voto;
che ogni socio può portar a tutti i livelli elettivi una sola
delega scritta;
che ogni elettore può votare fino ad un massimo di due terzi dei
candidati da eleggere, scegliendoli dall’elenco degli stessi;
Nel caso in cui il numero dei voti espressi sia superiore al
massimo previsto, la scheda viene considerata nulla.
ART. 13
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
viene fatto rinvio alle norme di legge, allo Statuto dell’Avis
Comunale di Civitanova Marche ed allo Statuto e al regolamento
dell’Avis Nazionale.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio
Direttivo nella seduta del 20 - 27 aprile 2009.